RIASSUNTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA - RC PROFESSIONALE E GENERALE NOSENZO MOD. 1304/2024 (COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO) e 130401/2024 - AVVOCATI IL PRESENTE RIASSUNTO NON HA ALCUN VALORE CONTRATTUALE NEPPURE IMPLICITO ED E' FORNITO SOLO A TITOLO INFORMATIVO.
-
Assicurato
Il contratto assicura le responsabilità derivanti ai Professionisti indicati nello stesso. Non c'è alcun legame del contratto con il fatturato degli Assicurati e ciò evita il rischio che gli assicuratori richiedano, in caso di sinistro, la consegna di una copia della fattura per la prestazione oggetto del sinistro. -
Attività Professionale
Mediante la semplice indicazione dell'attività professionale contenuta nella Definizione n. 3 il contratto di assicurazione garantisce tutte le attività previste dalle leggi vigenti o di futura approvazione, con eccezione di quelle esplicitamente escluse dalla copertura (art. 2.5) o di quelle non previste per l'attività professionale. L'elencazione di esempi di attività comprese (es. invio telematico delle dichiarazioni, stampa libri giornale) oltre a non essere assolutamente necessaria, se fosse effettuata, in realtà limiterebbe la copertura invece di estenderla. -
Documenti e valori in consegna e custodia
Come stabilito dalla normativa di Legge sull'assicurazione obbligatoria per Professionisti la nostra polizza, ha recepito l'obbligo di assicurazione dei danni derivanti da perdita dei documenti e valori dei Clienti in consegna e custodia dei Professionisti Assicurati. Si applicano condizioni speciali a questa garanzia ma non sono previste limitazioni al massimale per questo rischio aggiuntivo sempre operativo nei contratti. -
Spese legali
Nei limiti previsti dall'art. 1917 del codice civile (25% del massimale) sono a carico degli assicuratori le spese di tutela legale in sede civile a patto che tali spese avvengano con il preventivo consenso scritto degli Assicuratori. Ciò significa che, in caso di sinistro, le spese legali sono a carico degli assicuratori fino ad un massimo di un quarto del massimale assicurato. Le spese legali in sede penale (art. 2.4 lettera E ), valide anche per i reati dolosi purché avvenga successivamente l'assoluzione o la derubricazione, sono prestate con la garanzia opzionale difesa penale (sostanzialmente diversa da una tutela giudiziaria in quanto trattasi di mero rimborso spese di difesa con libera scelta del legale) unica copertura di questo tipo presente in Italia con retroattività illimitata. -
Validità territoriale
La polizza prevede limiti territoriali estesi al Mondo Intero esclusi USA e Canada, ma limitatamente ad attività svolta dall'Assicurato tramite uffici ubicati in Italia. -
Franchigia e scoperto.
Le polizze hanno numerose opzioni di franchigia o scoperto. Da poco inoltre è stata anche introdotta la nuova franchigia relativa di Euro 2.500,00 che di fatto cancella la franchigia al raggiungimento di danni risarcibili di importo superiore ai 2.500,00 euro. -
Coesistenza di altre assicurazioni
Il nostro contratto opera a secondo rischio rispetto alle eventuali analoghe polizze ma con rinuncia da parte degli assicuratori all'applicazione della franchigia. Ciò significa che la franchigia del nostro contratto può essere assicurata da terzi in quanto lo scopo della franchigia non è quello di penalizzare l'Assicurato ma, semplicemente, quello di evitare il blocco del nostro ufficio sinistri inondato di denunce per piccoli sinistri. -
Retroattività
Il nostro contratto prevede una retroattività illimitata. Infatti, per l'attività professionale svolta dai Professionisti i fatti si prescrivono in un periodo non inferiore a 10 anni e, talvolta, anche superiori. In mancanza di retroattività illimitata la copertura sarebbe davvero poco efficace come del resto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9140/16. -
Dolo dei dipendenti e collaboratori
Il nostro contratto comprende la responsabilità derivante all'Assicurato anche per fatto doloso di dipendenti e collaboratori. -
Attività di Sindaco o Revisore di Società e/o Revisione Legale - Controllo Contabile.
La polizza può essere estesa all'attività di Sindaco di società o Revisore e/o Controllo Contabile (Revisione Legale dei Conti). Naturalmente, la copertura vale anche per il vincolo di solidarietà con amministratori o sindaci (art. 2.3 lettera K). -
Esclusioni
Come già detto la polizza di responsabilità civile professionale non ha necessità di avere una elencazione di attività assicurate quando fa riferimento ad una attività professionale specificatamente regolamentata nel nostro Paese. Se una determinata attività svolta dall'Assicurato non è prevista dalle leggi relative all'ordinamento professionale di cui fa parte per assicurarla sarà indispensabile indicarla specificatamente in polizza. Le attività previste dalla legge per l'ordine professionale di cui fa parte l'Assicurato che gli assicuratori non intendono coprire devono essere riportate nella clausola "esclusioni" previste nel contratto. Quindi un Professionista che svolge solo attività previste dal proprio ordine professionale può limitarsi a leggere l'articolo delle esclusioni e per differenza tutto il resto della sua attività è coperto.
La prima importante esclusione è riferita alle responsabilità causate da dolo dell'Assicurato in quanto espressamente vietato dalle norme vigenti in Italia.
Un'altra esclusione è quella derivante da insolvenza dell'Assicurato che riteniamo non abbia bisogno di commenti. Un'altra importante esclusione è quella relativa ad attività non comprese nell'attività professionale ed, in particolare, in qualità di amministratore o commissario di società, aziende, associazioni, fondazioni o altri enti, all'attività di gestione fiduciaria, all'attività di rappresentante fiscale di soggetti esteri in quanto assicurabile con specifica polizza a parte (Directors and Officers Liability). Non vale, inoltre, per l'attività di certificazione di bilanci di società quotate in borsa, in quanto esistono apposite polizze per queste categorie. In ottemperanza agli obblighi di legge previste in Italia e negli altri Stati della UE, la polizza esclude dal risarcimento le sanzioni fiscali o amministrative inflitte al Professionista. Questa esclusione è inderogabile in quanto in base alla legge sarebbe nullo il contratto per assicurare questi eventi. Alcuni concorrenti citano la copertura delle conseguenze della violazione delle norme antiriciclaggio. Tale violazione è sempre dolosa e quindi non può essere assicurata a nessuna condizione e chi propone simili clausole evidenzia una scarsa conoscenza della normativa e quindi occorre diffidare da simili proposte. -
Cessazione dell'attività - ultrattività.
Tutte queste polizze sono concepite nella formula cosiddetta "claims made"; coprono cioè non già il fatto colposo commesso ma la conseguente richiesta di indennizzo. Quindi è del tutto irrilevante il momento in cui si è commesso il fatto colposo e conta unicamente la data in cui è emerso l'errore o è stata ricevuta la richiesta di indennizzo. Con un simile patto che offre il vantaggio di coprire tutto il passato emerge il problema di dover continuare ad essere assicurati anche dopo la cessazione dell'attività in quanto i fatti commessi nel passato, come già detto prima, possono emergere fino anche a 10 anni dopo la data in cui il fatto è stato commesso. Se l'Assicurato cambia assicuratore durante la propria attività il nuovo assicuratore garantirà tutto il passato mentre, se l'Assicurato cessa l'attività, occorrerà valutare una copertura per l'attività passata (ultrattività). Poiché spesso la cessazione dell'attività coincide con il subentro nella propria attività di un nuovo Professionista è possibile cedere il contratto di assicurazione al nuovo Professionista ottenendo, in questo modo, la copertura per chi subentra degli eventuali errori passati, nonché dei nuovi eventuali errori e, per chi cede, l'automatica copertura di tutte le responsabilità passate con costo in capo al subentrante. L'attuale impostazione di polizza prevede che in caso di cessazione dell'attività la copertura possa continuare come segue: -
in caso di morte o incapacità dell'Assicurato avvenuta durante il periodo di assicurazione: gratuitamente per 10 anni dopo la cessazione della polizza;
-
in caso di cessazione dell'attività: con un premio unico anticipato con copertura per i successivi 10 anni;
- in tutti gli altri casi, su richiesta dell'Assicurato, con un premio unico anticipato con copertura per i successivi 10 anni.
-
Decorrenza e scadenza polizza.
La nostra polizza decorre da qualsiasi giorno dell'anno e scade l'ultimo giorno del mese dell'anno successivo alla stipula. Alla polizza si aderisce inviando il modulo proposta previa verifica della coerenza del contratto. La copertura avrà decorrenza dalla data di ricezione del modulo a patto che venga poi pagato il relativo premio entro 15 giorni dall'invio della polizza da sottoscrivere. -
Responsabilità civile verso terzi
La polizza completa prevede la copertura dei danni a terzi per lesioni personali o danni a cose. La sezione comprende numerose interessanti estensioni inclusa l'estensione ai danni a terzi derivanti da incendio od esplosione delle cose dell'Assicurato o da lui detenute. -
Responsabilità civile del datore di lavoro
La polizza completa prevede la copertura del datore di lavoro con l'aggiunta del danno biologico. -
Costo della polizza
Il premio di assicurazione è il risultato di calcoli statistici effettuati dagli assicuratori. Un buon contratto di assicurazione è quello che vede le due parti contraenti aver sottoscritto dei patti equilibrati. Infatti, se il contratto è eccessivamente favorevole all'Assicurato specie se per il prezzo, presto con l'andamento negativo gli assicuratori saranno tentati o costretti a cercare di ridurre al minimo le spese per i sinistri con conseguente maggiore contenzioso con gli Assicurati. Ci occupiamo da moltissimi anni dell'assicurazione RC Professionale dei Commercialisti degli Avvocati e dei Consulenti del Lavoro ed abbiamo sempre garantito un puntuale pagamento dei sinistri ed il rinnovo della polizza anche in quegli anni in cui la maggioranza degli assicuratori aveva deciso di abbandonare il settore. I nostri premi di assicurazione sono sempre stati basati su dati statistici precisi ed aggiornati e ci hanno consentito il rinnovo dei contratti di anno in anno senza raddoppi di premio o simili provvedimenti presi invece da altri assicuratori che avevano evidentemente sbagliato i conti nel passato. Inoltre, gli assicuratori da noi utilizzati sono attualmente degli assicuratori primari e specializzati del Mercato. Tale mercato è composto da un vasto numero di assicuratori più affidabili o meno affidabili. Per questo motivo, grazie alla nostra esperienza, siamo in grado di utilizzare esclusivamente seri assicuratori che danno enormi garanzie, specialmente in caso di sinistro.
Infine noi non ci avvaliamo di società terze per la gestione dei sinistri ma la gestione del sinistro viene effettuata internamente dalla nostra struttura affiancata dai più qualificati Avvocati, Commercialisti ed Investigatori che operano in Italia.
Tutto ciò premesso i premi di assicurazione da noi proposti rappresentano una soluzione estremamente valida e conveniente considerate le statistiche dei sinistri e se confrontate con altri primari assicuratori. Ovviamente se si desidera una polizza di qualità bisogna scegliere il miglior contratto non il più economico. -
Assistenza Fiscale Mediante Apposizione del Visto di Conformità .
Per tutte le polizze è possibile richiedere l'estensione alla copertura dell'attività di Assistenza Fiscale mediante apposizione del Visto di Conformità con massimale di Euro 3.000.000,00 con o senza l'estensione ai modelli 730. -
Calcolo del premio.
Non essendo il premio di polizza legato al fatturato il calcolo dello stesso avviene in base al numero dei Professionisti iscritti all'Ordine che formano lo studio, il massimale, la franchigia, la retroattività, le estensioni di garanzia opzionali, i precedenti assicurativi ed i sinistri precedenti di ciascuno. -
Arbitrato
Nel nostro contratto non è previsto alcun Arbitrato obbligatorio ed in caso di disputa fra Assicurato ed assicuratori è possibile fare ricorso al Tribunale con tutte le garanzie del caso. Infatti l'Arbitrato obbligatorio, da anni utilizzato da altri assicuratori, offre vantaggi solo per la parte più forte nella disputa perché inappellabile (essendo deciso secondo equità non è ammesso l'appello in Tribunale salvo che per rarissimi vizi di forma) perché è costoso (il costo dell'Arbitrato e' mediamente il triplo del costo di una causa civile) perché la UE ha, fin dal 1993, consigliato di eliminarlo almeno per la parte relativa alla deroga alla competenza dell'Autorità Giudiziaria.Inoltre nel malaugurato caso in cui l'Assicurato fosse convenuto in giudizio e per qualsivoglia ragione non ritenga di chiedere la tutela giudiziaria agli Assicuratori, l'assenza della clausola arbitrale di deroga ala competenza dell'Autorità Giudiziaria, consente all'Assicurato di chiamare semplicemente nella stessa causa gli Assicuratori consentendo di rendere la gestione della pratica molto più semplice e soprattutto sicura per l'Assicurato.
Quindi in ottemperanza alla direttiva CEE 93/13 del 5.4.1993 recepita in Italia con gli articoli 1469 bis usque sexies del Codice Civile italiano, il nostro contratto non prevede un arbitrato irrituale obbligatorio in caso di disputa sui sinistri.
Ovviamente sono anche precorribili le altre soluzioni per la definizione delle liti quali la mediazione legale e/o la negoziazione assistita. - Responsabilità Informatica Informatica Cyber. La polizza garantisce con un sottolimite di indennizzo, la responsabilità verso terzi derivante da attaccto informatico in ottemperanza agli obblighi imposti anche dal nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy;
- Tutela delle Persone. La polizza prevede la copertura delle responsabilità in seguito alla involontaria violazione delle norme sulla privacy.