Questo obbligo assicurativo andrebbe abolito, leggi le motivazioni e firma la petizione online qui: https://chng.it/ntBSbVhqw9.
L'elenco dei Professionisti abilitati all'Assistenza Fiscale mediante apposizione del Visto di Conformità è consultabile qui.
Per attestare la corrispondenza del nostro contratto alle disposizioni di Legge in materia è disponibile la dichiarazione di conformità della Compagnia CNA Insurance Company (Europe) SA e la nostra dichiarazione sottoscritta digitalmente da inviare alla DRE di competenza insieme all'attestato di coerenza da noi rilasciato per ciascuna polizza. La dichiarazione di conformità è scaricabile nel seguenti link:
per Modello 1304/2024 CNA Insurance Company (Europe) S.A;
per Modello 1304/2023 CNA Insurance Company (Europe) S.A;
per Modello 1304/2022 CNA Insurance Company (Europe) S.A;
per Modello 1304/2021 CNA Insurance Company (Europe) S.A.;
per Modello 1304/2019 CNA Insurance Company (Europe) S.A.;
per Modello 1304/2018 CNA Insurance Company Limited;
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 241 del 1997, è stato introdotto l’obbligo assicurativo per i Professionisti che svolgono l’attività di assistenza fiscale, mediante apposizione del visto. “Da alcuni è chiamato impropriamente visto leggero, senza aver mai spiegato la ragione di tale definizione. Al di là del lessico, utilizzato in campo legale e assicurativo, occorre basarsi rigorosamente sulle leggi, i regolamenti e le circolari interpretative ufficiali, per evitare di incorrere in errori”.
“Partendo dall’assunto che la fonte normativa dell’obbligo assicurativo per i professionisti che svolgono in favore dei propri clienti l’assistenza fiscale mediante apposizione del visto resta il decreto 241/1997, il susseguirsi di norme che hanno reso via via obbligatoria l’assistenza fiscale in varie fattispecie di adempimenti fiscali non ha mai modificato l’impianto della polizza obbligatoria. Fa eccezione il Decreto Legislativo n. 175 del 21.11.2014, che ha introdotto modifiche al massimale minimo di tali polizze, portandolo agli attuali 3 milioni di euro con la modifica dell’Art. 6 del D.M. 164 del 1999“.“Attualmente dunque, chi presta assistenza fiscale, deve richiedere alla Direzione Regionale delle Entrate (o in alcuni casi alla Direzione Provinciale delle Entrate) di essere inserito in un apposito elenco. Per essere iscritti, il soggetto richiedente deve prestare la garanzia assicurativa per un massimale adeguato al numero di soggetti per i quali offre assistenza, con un minimo di 3 milioni di euro. In luogo della polizza, il soggetto può prestare cauzione in titoli di Stato (Italiani) o garantiti dallo Stato (italiano)”.“Per non vincolare 3 milioni di Euro in una cauzione, molti optano per la soluzione assicurativa anche perché l’estensione all’attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto si aggiunge alla copertura base già prevista dalla maggioranza delle polizze professionali, che riguarda la verifica della corretta tenuta delle scritture contabili”.“Quindi da un lato il visto attesta unicamente l’avvenuta verifica che la scritture contabili siano tenute in modo formalmente corretto (formale e non sostanziale), mentre la polizza anche non estesa all’assistenza fiscale mediante apposizione del visto copre già le conseguenze di negligenze professionali nella verifica della corretta tenuta delle scritture contabili.
“Peraltro, essendo la polizza di base obbligatoria per i professionisti che richiedono l’iscrizione all’Albo (anche se non esercitano l’assistenza fiscale) risulta chiaramente inutile richiederne una specifica per l’assistenza fiscale. Sarebbe a nostro avviso anche auspicabile l’abrogazione di tale doppio adempimento per la stessa identica responsabilità”.
Le complicazioni per i professionisti, tuttavia, non si esauriscono qui.
La Direzione Centrale, ha chiarito con la propria circolare 28/E del 25.9.2014 che la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, senza alcuna limitazione della garanzia a un solo specifico modello di dichiarazione.
Questo perché, indicare in un contratto assicurativo una postilla che specifichi che la polizza vale per una certa attività equivale a escludere tutte le attività non precisate.
Pertanto, il suggerimento della Direzione Centrale alle Direzioni Regionali e Provinciali è quello di verificare che la polizza non sia riferita a una specifica dichiarazione, perché nel corso dell’anno il susseguirsi di vari Decreti o Leggi potrebbero estendere l’obbligo assicurativo a nuove tipologie di dichiarazioni e quindi rendere la polizza che contiene riferimenti specifici, non più valida.
Le precisazioni dunque, limitano potenzialmente la portata assicurativa con l’effetto di generare un danno non solo a carico del professionista, ma soprattutto per l’amministrazione pubblica che ha richiesto la tutela.
Nonostante ciò e la raccomandazione della Direzione Centrale, le Direzione Regionali e Provinciali si muovono in modo spesso difforme e chiedono aggiunte alle polizze.
E’ doveroso inoltre sottolineare che anche in caso di cessione del bonus 110% (Decreto 34 del 19.5.2020 convertito in Legge n. 77 del 17.7.2020) a terzi non va effettuata alcuna precisazione in polizza.
La confusione in questo ambito, talvolta, è favorita da dichiarazioni fuorvianti, come quelle apparse in rete che sull’argomento visto e bonus 110% suggeriva di far inserire in polizza un preciso richiamo alla norma.
Abbiamo tuttavia, appena spiegato quanto ciò non sia affatto conveniente. La speranza, dal canto nostro, è duplice: da un lato che lo Stato abolisca il doppio obbligo assicurativo per i commercialisti (almeno riducendolo a un solo obbligo) e dall’altro che i distributori assicurativi non usino questa circostanza per proporre polizze aggiuntive totalmente inutili che però di fatto generano un aumento dei costi a carico degli assicurati.
Aggiornamenti:
Marzo 2022: disponibile a richiesta l'elevazione del massimale per l'Assistenza Fiscale mediante apposizione del visto fino ad Euro 5.000.000,00 per anno e per sinistro. Premi e condizioni vengono stabilite caso per caso in seguito alla richiesta di ciascun Assicurato;
Dicembre 2021: la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 ha abrogato il Decreto Legge 157/2021;
Novembre 2021: è stato adottato il Decreto-Legge n. 157 in data 11.11.2021 (poi abrogato dalla Legge 30.12.2021 n. 234) dove si richiede l'apposizione del visto di confomità in caso di cessione del credito in relazione al contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. Anche questo visto rientra nella previsione della polizza senza alcuna necessità di modifica della stessa.
Maggio 2021: nonostante la chiara circolare della DRE Emilia Romagna, il fatto che la stessa Agenzia delle Entrate con circolare 30/E del 22.12.2020 confermasse che nessuna modifica alla polizza per l'assistenza fiscale fosse necessaria, alcuni Ordini dei Commercialisti inspiegabilmente hanno inviato una circolare con la richiesta di "integrare e/o adeguare le rispettive polizze di RC Professionale inserendo direttamente in polizza (o in una sua appendice) i riferimenti agli Art. 119, 121 del d.l. 34/2020". La richiesta di tali Ordini essendo rivolta a Commercialisti sembra errata e va ignorata in quanto sembra si confondano i compiti e gli obblighi dei tecnici (geometri, architetti, ingegneri eccetera) da quelli dei Commercialisti. Se gli Ordini dei Commercialisti si adoperassero sul piano politico per abolire il doppio obbligo assicurativo (rappresentato dalla polizza obbligatoria per l'assistenza fiscale e dalla polizza obbligatoria per l'esercizio della professione) invece che creare panico negli iscritti con circolari allarmanti probabilmente potremmo rischiare un progresso del nostro Paese e la diminuzione di inutile e costosissima burocrazia, senza contare il costo delle polizze obbligatorie ed il fatto che lo Stato che impone l'obbligo di assicurarsi incamera il 22,25% di tasse sul premio da ciascun assicurato obbligato ad assicurarsi per poter lavorare.
Marzo 2021: la Direzione Regionale delle Entrate dell'Emilia Romagna con la propria circolare del 3.3.2021 ha definitivamente chiarito che per l'assistena fiscale non servono modifiche alla polizza per i commercialisti che dispongono della copertura con dicitura corretta (come la nostra polizza).
Dicembre 2020: al punto 6.4 (pagina 70) della circolare del 22 dicembre 2020 n.30/E dell'Agenzia delle Entrante si parla di polizza obbligatoria per i tecnici e si conferma che l'obbligo di stipula di una nuova polizza sancito con la circolare 24/E riguarda i tecnici e NON riguarda l'attività di assistenza fiscale mediante l'apposizione del visto. Inoltre con tale circolare si segnala che ANIA (che rappresenza alcune compagnie di assicurazioni presenti in Italia, ma ovviamente non tutte) avrebbe concordato con l'Agenzia delle Entrate l'invio di una attestazione di adeguatezza della polizza per i visti. Si aggiunge quindi confusione alla confusione in quanto non sono le Imprese di Assicurazioni a dichiarare l'adeguatezza ma semmai i distributori che attestano la coerenza in base alle norme in vigore e forse l'ANIA ben avrebbe fatto a concertare con i sindacati dei distributori questo adempimento che probabilmente di fatto non sarà adottato da nessuna impresa rendendo vano il pur pregevole, negli intenti, tentativo.
Agosto 2020: la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro nella suo approfondimento del 27.8.2020 evidenzia come l'apposizione di visti di conformità in modo irregolare non possa mai configurare un reato in capo al Professionista (Commercialista o Consulente del Lavoro) che li appone.
Luglio 2020: Novità superbonus e sismabonus 2020: Il decreto n. 34 del 19.5.2020 è stato convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17.7.2020.
Tale Legge modifica l'art. 119 del decreto n. 34 e prevede l'obbligo di apposizione di visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 solo nel caso in cui del superbonus del 110% o del sismabonus venga richiesta la cessione o lo sconto ai sensi dell'art. 121 del Decreto legge.
L'apposizione del visto di conformità comporta l'obbligo assicurativo che il nostro contratto, se esteso all'attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità, assolve senza riferimento ad una dichiarazione specifica ed è quindi valido anche per questo nuovo tipo di attività.
Con decreto legislativo il Governo ha modificato i limiti delle compensazioni (IVA e Imposte sui redditi) per le quali è obbligatlorio il visto di conformità. Il nuovo limite, stabilito dal Decreto n. 50 del 24.4.2017 (tale decreto è stato convertito il 15.6.2017) è ora pari ad Euro 5.000,00. Poichè la nuova norma ha solo esteso l'obbligo di assistenza fiscale ma non ha variato in alcun modo l'attività di assistenza fiscale non è necessaria alcuna variazione del contratto di assicurazione in corso, purchè oviamente lo stesso preveda la garanzia per l'attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità. Sul punto alcune informazioni pubblicate dalla stampa hanno reso necessaria la nostra presa di posizione perchè numerose Direzioni Regionali delle Entrate hanno richiesto invece una appendice di variazione al contratto che non sembra essere necessaria.
l'IVASS ha emesso la propria lettera al Mercato prot. n. 51-15-000366 del 19.3.2015 con la quale ha sancito l'assicurabilità delle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero state richieste al Contribuente in caso di visto sui modelli 730, confermando tuttavia l'inassicurabilità delle sanzioni amministrative. Inoltre in seguito alla emissione da parte della Direzione Centrale delle Entrate della circolare 7E con le istruzioni per l'assicurazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità, sono emersi i seguenti punti:
1) il nuovo massimale di Euro 3.000.000,00 e le nuove condizioni si applicano ai vecchi contratti di assicurazione a partire dal 13.12.2014 (data di decorrenza del contratto richiesta) con necessità quindi di aggiornamento o sostituzione delle precedenti assicurazioni per adattarle alle nuove condizioni richieste.
2) dal 13.12.2014 i rinnovi di assicurazioni o le nuove assicurazioni devono contenere le nuove condizioni normative e massimale minimo di Euro 3.000.000,00.
3) Le sanzioni amministrative di cui all'art. 39 comma 1 lettera a) Dlgs 9 Luglio 1997 n. 241 (da Euro 258,23 a 2,582.23) che il Decreto Legislativo impone di assicurare, essendo Sanzioni Amministrative non sarebbero più assicurabili secondo l'autorevole parere dell'IVASS ed infatti finalmente nel 2019 sono state abrogate dal Decreto Legislativo 4/2019.
A questo punto seppur nell'incertezza della situazione e SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA OD ESPLICITA DA PARTE NOSTRA CIRCA L'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO ALLE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA' abbiamo realizzato una possibile soluzione assicurativa. Si precisa che, come sancito dalla Circolare 28/E del 25 settembre 2014 della Direzione Centrale della Agenzia delle Entrate (paragrafo 4) "la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione". Pertanto in confomità a queste disposizioni, tuttora in vigore, abbiamo redatto il contratto di assicurazione da noi proposto.
In relazione alla nuova normativa attualmente in vigore il contratto base può essere esteso su richiesta ad uno od entrambi i seguenti rischi:
-
assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità esclusi i Mod. 730 con il limite di 3.000.000,00 come previsto dalla normativa;
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assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità compresi i Mod. 730 con il limite di 3.000.000,00 come previsto dalla normativa.
Cronistoria dei Visti:
la pubblicazione in data 28.11.2014 del Decreto Legislativo n. 175 del 21.11.2014 ha cambiato l'articolo 6 del D.M. 164 del 1999 aumentando, a decorrere dal 13.12.2014, il massimale minimo dell'assicurazione per l'attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità ad Euro 3 Milioni ed ha incluso, nell'obbligo assicurativo, la garanzia in favore dello Stato o dell'ente impositore delle sanzioni previste all'articolo 39, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 241 del 1997 (sanzioni da Euro 258,23 ad Euro 2.582,28). Tali disposizioni, benchè siano norme di Legge nel nostro Paese, risultano, ad un primo esame, in contrasto con il divieto di assicurazione delle sanzioni inflitte all'Assicurato stabilito all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 209 del 7.9.2005 nonchè nel Regolamento IVASS n. 29 del 16.3.2009.
Ma c'è di peggio: infatti lo stesso decreto n. 175 stabilisce che "a) nel comma 1, lettera a), dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Quindi le imposte e tasse e persino gli interessi dovuti dal contribuente sono posti a carico del CAF (Impresa o Professionista) e di conseguenza a carico degli Assicuratori.
Per fortuna questo decreto ha subito nel 2019 una correzione mediante il Decreto Legge 4/2019 dove all'art. 7Bis le sazioni sono state ridimensionate ed è stata eliminata la previsione di addebito al Professionista delle imposte dovute dal Contribuente.
Il tormentato iter dell'attività dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) professionisti è di nuovo alla ribalta delle cronache. Infatti come è a tutti noto l'attività di CAF Impresa, soprattutto svolta da imprese legate ai Sindacati dei Lavoratori, da quando è partita ha sempre visto sul fronte opposto i Professionisti (Commercialisti) che reclamavano, a ragione, il loro diritto di svolgere la medesima attività . Si tratta di una attività marginale per i Professionisti mentre si tratta di una attività molto importante dal punto di vista economico per quanto riguarda i CAF Imprese. Tuttavia con vari artifici lo Stato aveva sempre cercato di escludere da questa attività i Professionisti fino a quando il Garante della Concorrenza e del Mercato ha stabilito che anche i Professionisti hanno il pieno diritto di svolgere questa funzione che richiede però l'autorizzazione alla Direzione Regionale delle Entrate di competenza. Per svolgere tale attività occorre ottemperare all'obbligo assicurativo di cui all'Art.22 del D.M. 19 maggio 1999 n. 164 che recitava, all'Art. 22. "Garanzie. I professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonchè al numero dei visti di conformità , delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a due miliardi di lire (Euro 1.032.913,80), al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata." è stato all'improvviso (come purtroppo spesso avviene in Italia) modificato dall'attuale Governo che con il decreto legislativo n. 175 del 21 Novembre 2014 in vigore dal 13.12.2014 ha cambiato tramite l'art. 6 di tale decreto il testo dell'art. 22 del D.M. 19 maggio 1999 come segue: Art. 22 "Garanzie. I professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonchè al numero dei visti di conformità , delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'art. 39 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"
Tuttavia andando a leggere la normativa si scopre che chi appone un visto infedele rischia una sanzione da Euro 258,23 ad Euro 2.582,28" (art. 39 comma 1 lettera a del Decreto Legislativo n. 241 del 9.7.1997) Tale sanzione, come giustamente ha stabilito l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo ISVAP ora IVASS con circolare n. 246/1995 del 22.5.1995 non è in alcun modo assicurabile. Il divieto ad assicurare le sanzioni amministartive viene anche ribadito all'Art. 12 del Decreto Legislativo 209 del 7.9.2005,nonchè con il Regolamento IVASS n. 29 del 16.3.2009. Ma allora viene da chiedersi che cosa deve coprire la polizza obbligatoria per i CAF, posto che l'unico evento che rischiano i CAF è una sanzione amministrativa a loro carico e come tale non assicurabile? Alla domanda non viene data risposta se non una ulteriore richiesta che gli Assicuratori non oppongano a terzi eventuali franchigie presenti in polizza. Se l'azione diretta del danneggiato nei confronti degli Assicuratori non è ammessa, come potranno mai opporre a terzi la franchigia gli Assicuratori?
Inoltre dal 2010 all'Art. 10 del dl 1.7.2009 n. 78 convertito in legge 3.8.2009 n. 102 è stabilito l'obbligo di visto di conformità per le aziende che effettuino compensazioni IVA di importo superiore a Euro 15.000,00. Anche per l'apposizione di visto di conformità viene richiesta la polizza di assicurazione obbligatoria che stando alla circolare della Direzione Centrale delle Agenzie delle Entrate (Circolare n. 21/E del 4.5.2009) prevede oltre all'obbligo di assicurazione, la non opponibilità a terzi della franchigia, i 5 anni di postuma, anche l'ulteriore richiesta che il massimale di detta polizza sia dedicato esclusivamente all'attività di apposizione dei visti con una autonoma copertura assicurativa.
Tali concetti sono stati ribaditi nella circolare n. 57/E del 23.12.2009 che ha anche introdotto il nuovo concetto che l'apposizione dei visti potrà avvenire solo dopo l'iscrizione del Professionista nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità.
Inoltre, in contrasto con il disposto del Codice Civile Italiano, la Direzione Regionale delle Entrate richiede una "copia conforme" del contratto di assicurazione. Questa ulteriore richiesta rende indispensabile l'invio di un documento cartaceo in aperto contrasto alle politiche del Governo che, al contrario, aveva annunciato l'utilizzo degli strumenti informatici per ridurre le spese nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
La recente estensione dell'utilizzo dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità anche alle compensazioni di crediti tributari per importi superiori ad Euro 5.000,00 ha portato numerosi Professionisti a formulare il quesito se l'obbligatoria assicurazione necessaria per poter apporre il visto fosse valida anche nel caso in cui tale visto sia apposto alla dichiarazione dello stesso Professionista assicurato. Poichè l'assicurazione obbligatoria per l'assistenza fiscale mediante apposizione dei visti protegge il patrimonio dell'assicurato dalle richieste di risarcimento pervenute dai terzi, inclusi i propri clienti, ne consegue che tale assicurazione non è efficace e non può essere estesa alla copertura dei danni subiti dall'assicurato stesso in quanto sussiste il divieto di assicurare le sanzioni inflitte all'Assicurato salvo quanto stabilito all'art. 18 del Regolamento IVASS n. 29 del 16.3.2009. Inoltre il divieto di assicurazione delle Sanzioni Amministrative è stato anche ribadito all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 209 del 7.9.2005 nonchè nel Regolamento IVASS n. 29 del 16.3.2009. Stante questa situazione valida per tutte le Imprese di Assicurazione operanti in Italia e stante l'obbligatorietà dell'assicurazione per l'autorizzazione all'apposizione del visto dobbiamo ritenere che il Professionista abilitato all'apposizione del visto non possa apporlo alla propria dichiarazione così come alle dichiarazioni dei soggetti non considerati terzi dal contratto assicurativo e ciò anche in contrasto con informazioni differenti provenienti da una Direzione Regionale delle Entrate.